Patente a punti nei cantieri: obbligo dal 1° ottobre 2024
Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili presente in art. 89, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/2008 - dovranno avere la patente a punti dal 1° ottobre 2024.
Si tratta dei cantieri in cui si realizzano i lavori edili o di ingegneria civile:
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
- opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
Le imprese in possesso di una certificazione Soa non avranno l'obbligo di acquisire la patente a punti.
Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono essere dotati di una "patente a punti", in formato digitale, rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Funziona come la patente di guida: si parte da un punteggio iniziale - che nel caso dei cantieri è di 30 punti - che vengono decurtati a seguito delle risultanze di accertamenti e dei relativi provvedimenti definitivi. Si può operare nei cantieri se si mantiene un punteggio pari o superiore a 15 crediti. A stabilirlo è il Dl Pnrr (decreto 19 del 2024), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 marzo 2024.
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Per ottenere la "patente" il responsabile legale dell'impresa o il lavoratore autonomo richiedente deve essere in possesso di precisi requisiti: iscrizione alla camera di commercio, possesso del Durc (Documento unico di regolarità contributiva), del Durf (Documento unico di regolarità fiscale) e del Dvr (Documento di valutazione dei rischi). Inoltre, il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e i lavoratori dell'impresa devono essere in regola con gli obblighi formativi stabiliti dal "Tu" sulla Sicurezza (art. 37). Anche il lavoratore autonomo deve aver rispettato gli obblighi formativi previsti dal Dlgs 81 del 2008.
La Patente avrà un punteggio iniziale di trenta crediti (comma 3) e consentirà alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
Le decurtazioni: verranno correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo: accertamento delle violazioni.
Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi (vedi art. 27 comma 5).
I criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione saranno definiti dall’Ispettorato nazionale del lavoro che con apposito decreto definirà i crediti decurtati (non si potrà decurtare oltre i 20 crediti).
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